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Soccorso e trasporto sanitario
Emergenza, urgenza e trasporto sanitario esclusi dall'ambito di applicazione degli appalti pubblici
La Corte di Giustizia Europea chiarisce l’applicabilità della Direttiva 2014/24/UE ai servizi di ambulanza
Con la sentenza del 21 marzo 2019, nella causa C-465/17, Falck Rettungsdienste GmbH e Falk A/S c. Stadt Solingen, la Corte di Giustizia dell’Unione europea fa chiarezza sull’applicabilità ai servizi di ambulanza della disciplina europea in materia di appalti pubblici, di cui alla Direttiva 2014/24/UE (e implementata in Italia con il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici).
 
Muovendo dall’interpretazione già offerta in passato (Sentenza dell’11 dicembre 2014 – Causa C-113/13, Spezzino, e Sentenza del 28 gennaio 2016 – Causa C-50/14, CASTA), la Corte ha interpretato l’articolo 10, lettera h) della Direttiva 2014/24/UE, e del suo Considerando n. 28, la Corte ritiene esclusi dall’applicazione della Direttiva non soltanto i servizi di emergenza e urgenza, ma anche “il trasporto in ambulanza qualificato, comprendente, oltre al servizio di trasporto, l’assistenza prestata a pazienti in un’ambulanza da parte di un soccorritore sanitario coadiuvato da un aiuto soccorritore […] a condizione, con riferimento a detto trasporto in ambulanza qualificato, che esso sia effettivamente assicurato da personale debitamente formato in materia di pronto soccorso e che riguardi un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante tale trasporto”.

La Corte, pertanto, ha sconfessato l’interpretazione introdotta dal Consiglio di Stato, il quale, con la nota sentenza 1139 del 22 febbraio 2018, aveva inteso limitare la portata dell’esclusione, circoscrivendola ai soli servizi di emergenza e urgenza. A parere della Corte di Giustizia, invece, l’esclusione deve essere estesa anche ai servizi di “trasporto in ambulanza qualificato, identificati dalla stessa Corte nei casi in cui un’assistenza qualificata sia necessaria, e sussista un rischio di peggioramento dello stato di salute del paziente durante il trasporto.

Conseguentemente, a condizione che i servizi di cui si tratta siano affidati a “organizzazioni senza scopo di lucro – definite dalla Corte come quelle organizzazioni “che hanno l’obiettivo di svolgere funzioni sociali, prive di finalità commerciali, e che reinvestono eventuali utili al fine di raggiungere l’obiettivo dell’organizzazione” – gli stessi restano esclusi dal perimetro del diritto dell’Unione, ben potendo i legislatori nazionali, nel rispetto del riparto di competenze previsto da ciascun assetto costituzionale, disciplinarne liberamente le modalità di affidamento.
 
Con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il legislatore italiano ha compiuto – quindi – in piena autonomia, una scelta di sistema. Gli articoli 56 e 57 del d.lgs. 117/2017, infatti, individuano nello strumento della “convenzione”, la scelta d’elezione per l’affidamento di servizi ad organizzazioni senza scopo di lucro. Nello specifico, la legge nazionale ha inteso riservare alle ODV l’affidamento in convenzione dei servizi di emergenza e di urgenza, prevedendo di estendere l’applicazione dello strumento convenzionale anche alle Associazioni di Promozione Sociale, per l’affidamento di servizi diversi, non soggetti alla disciplina armonizzata europea degli appalti.
 
La scelta del legislatore italiano è legittima e coerente con la pronuncia della Corte di Giustizia: infatti, le ODV e le Associazioni di Promozione Sociale sono “organizzazioni senza scopo di lucro” secondo l’interpretazione della Corte e l’affidamento a queste ultime consente, pertanto, di escludere l’applicazione del diritto dell’Unione ai servizi di cui si tratta.

Il presidente Risso: “Come Anpas Liguria accogliamo positivamente l'esito della sentenza. In riferimento al confronto aperto con la Regione Liguria, la Corte fornisce nuovi utili elementi – potenzialmente a noi favorevoli – per la definizione del sistema di affidamento dei servizi di soccorso e trasporto sanitario.