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domenica 05 settembre 2010

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Le Pubbliche Assistenze in Liguria
 

 
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Adottato con delibera assembleare del 27 giugno 1999 e modificato con delibera assembleare 29/04/2007
Depositato Notaio Bechini Ugo 8/11/2007 Repertorio Numero 8369 / Numero 4889 di raccolta.

STATUTO

A.N.P.AS. Comitato Regionale Liguria

ART. 1 DENOMINAZIONE
È costituito il Comitato Regionale Liguria della A.N.P.AS. sotto la denominazione A.N.P.AS. - Comitato Regionale Liguria ed in via breve A.N.P.AS. Liguria.
Di esso fanno parte tutte le associate A.N.P.AS. presenti sul territorio regionale di competenza.

ART. 2 NATURA DELL'A.N.P.AS. COMITATO REGIONALE DELLA LIGURIA
L'A.N.P.AS. Liguria è emanazione della Federazione Regionale delle Pubbliche Assistenze nata il 1 dicembre 1974, trasformatasi in Associazione Regionale delle Pubbliche Assistenze nel 1990, iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Liguria nel settore sanitario con provvedimento n. 1386 del 5 dicembre 1974 e, pertanto, dal 1998 O.n.lu.s. di diritto.
È articolazione di livello regionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso, come tale eretto ente morale nel 1911) autonomo libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane.
Esso fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato così da intendersi quella prestata in modo personale spontaneo gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti e per i soli fini di solidarietà e si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.
L'A.N.P.AS. Liguria e le sue associate si avvalgono in modo determinante e prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite.

ART. 3 SEDE
La sede legale dell'A.N.P.AS. Comitato Regionale della Liguria è a Genova.

ART. 4 SIMBOLO
Il Simbolo è la croce rossa bianca e verde dell'A.N.P.AS. con la dicitura A.N.P.AS. Liguria.
Il Comitato Regionale vigila sul corretto utilizzo del simbolo da parte delle Associate nell'ambito della disciplina stabilita dagli organi nazionali dell'A.N.P.AS.

Art. 5 SCOPI
Sulla base dei principi e degli scopi dello Statuto nazionale A.N.P.AS., il Comitato Regionale persegue le seguenti finalità:
a) la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela ed il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant'altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto e nell'assistenza agli altri;
b) la rappresentanza delle associazioni appartenenti;
c) la tutela, l'assistenza, la promozione e il coordinamento in ambito regionale del Volontariato organizzato;
d) lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini;
e) l'erogazione di servizi in proprio e per il tramite delle associate.
A tal fine può costituire e partecipare ad Enti ed Organismi e promuovere iniziative culturali e formative. Organizza momenti di studio e iniziative di informazione per le Associazioni aderenti, programma studi sulle necessità della persona per l'affermazione dei principi della solidarietà umana. Si confronta con altre aggregazioni di volontariato per il perseguimento degli scopi ed obiettivi previsti dal presente Statuto.

ART. 6 ASSOCIATE
Possono essere soci dell'A.N.P.AS. Liguria le associazioni di Volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi sede in Liguria che si fondano sui principi solidaristici di mutualità e di partecipazione sociale e che comunque fondano la loro attività istituzionale ed associativa sui principi e gli scopi del presente Statuto e che aderiscono all'A.N.P.AS.
Fanno parte dell'A.N.P.AS. Liguria tutte le Associazioni già aderenti alla sezione regionale in forza dello statuto nazionale approvato con D.P.R. del 7 settembre 1989 alla data di entrata in vigore del presente statuto.

ART. 7 PARTECIPAZIONE AL MOVIMENTO
L'A.N.P.AS. Liguria riconosce come suo patrimonio umano insostituibile l'insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le Associazioni o Organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il movimento che esso realizza.
I tesserati delle associate A.N.P.AS. possono costituire, nell'ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.

ART. 8 REQUISITI DELLE ASSOCIATE
L'associata dell'A.N.P.AS. Liguria deve:
· costituire movimento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
· fondare il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile sociale e culturale nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare;
· fondare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti;
· fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla costituzione;
· promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio-sanitari, assistenziali, della protezione civile, della tutela dell'ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e ogni altro aspetto della solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e la creatività della gente;
· impostare la propria organizzazione sull'assenza del fine di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività, la gratuita delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di loro ammissione e di esclusione e i loro obblighi e diritti;
· impostare comunque la propria attività e organizzazione ai principi ed agli scopi del presente Statuto;
· utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.

ART. 9 DIRITTI DELLE ASSOCIATE
Ogni associata ha diritto:
· di partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
· di essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
· di fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi livelli.

ART. 10 DOVERI DELLE ASSOCIATE
Le associate devono:
· rispettare le norme statuarie e regolamentari, i deliberati del congresso nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;
· diffondere e promuovere gli scopi e l'attività dell'A.N.P.AS. Liguria sul proprio territorio particolarmente tra i propri soci per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;
· indicare la simbologia dell'A.N.P.AS. Liguria in aggiunta alla propria;
· versare i contributi dovuti nella misura e nei termini prescritti;
· Consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera prevista dall' articolo 7 dello statuto nazionale versando ad A.N.P.AS. nazionale l'importo entro i termini stabiliti.

ART.11 ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA
La qualità di Associata all'A.N.P.AS. Liguria si acquista di diritto in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Nazionale nei modi previsti dall'art. 10 dello Statuto Nazionale.
La qualità di associata si perde:
· per recesso;
· per morosità;
· per esclusione;
· per cessata attività o scioglimento.
RECESSO:
la dichiarazione di recesso deve essere inviata al Presidente Nazionale e per conoscenza al Presidente dell'A.N.P.AS. Liguria. Essa acquista efficacia con la presa d'atto del Consiglio Nazionale.
MOROSITÀ:
il Presidente Regionale comunica alla Presidenza Nazionale la morosità delle associate entro 60 giorni dalla data fissata per il pagamento, per gli adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal Consiglio Nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di associata.
ESCLUSIONE:
nel caso in cui l'associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ai deliberati degli organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge e comunque qualora per gravi motivi la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all'A.N.P.AS., l'A.N.P.AS. Liguria ove necessario, prescrive all'Associazione un protocollo di comportamento dando un termine per adeguarvisi.
Trascorso inutilmente detto termine l'A.N.P.AS. Liguria trasmette gli atti alla Direzione Nazionale proponendo l'esclusione della associata.
La deliberazione di esclusione emanata dal competente organo nazionale comporta l'esclusione dell'associata anche dall'A.N.P.AS. Liguria.
CESSATA ATTIVITÀ O SCIOGLIMENTO:
accertata la cessazione dell'attività dell'Associazione per un periodo superiore ad un anno o accertato l'avvenuto scioglimento dell'associata, il Presidente dell'A.N.P.AS. Liguria propone al Consiglio Nazionale la delibera di perdita della qualità di associata.
La deliberazione di perdita della qualità di associata emanata dal competente organo nazionale comporta la cancellazione dell'associata.

ART. 12 PATRIMONIO
L'A.N.P.AS. Liguria ha un proprio patrimonio che gestisce in modo autonomo. Esso è costituito:
a) da beni mobili ed immobili;
b) da titoli mobiliari pubblici e privati;
c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.

ART. 13 ENTRATE
Le entrate dell'A.N.P.AS. Liguria sono costituite da:
a) quote annuali delle Associazioni determinate annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Regionale dell'A.N.P.AS. Liguria;
b) rendite patrimoniali;
c) contributi volontari di Enti pubblici e privati;
d) sovvenzioni;
e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
f) eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati a favore delle Associazioni aderenti nei termini deliberati dal Consiglio Regionale in accordo con le Associazioni interessate;
g) donazioni e lasciti testamentari.
L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 14 ORGANI DEL COMITATO
Sono organi dell'A.N.P.AS. Liguria:
a) L'Assemblea Regionale;
b) Il Consiglio Regionale;
c) Il Presidente Regionale;
d) La Direzione Regionale;
e) Il Collegio dei Sindaci;
f) Il Collegio Regionale dei probiviri.

ART. 15 ASSEMBLEA REGIONALE
L'Assemblea Regionale è ordinaria e/o straordinaria e si compone di un delegato per ogni associata in regola con il versamento delle quote associative.
Hanno diritto a due delegati le associazioni che sulla base del tesseramento nazionale dell'anno precedente a quello in cui si svolge l'assemblea abbiano un numero di soci pari o superiore a 750.
Hanno diritto a tre delegati le associazioni che sulla base del tesseramento nazionale dell'anno precedente a quello in cui si svolge l'assemblea abbiano un numero di soci pari o superiore a 1500.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente Regionale nei casi previsti dallo Statuto.
Essa può venire convocata anche ogni qual volta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno e deve essere altresì convocata allorché ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei delegati delle Associazioni, in regola con le quote associative, facenti parte dell'A.N.P.AS. Liguria. La convocazione è effettuata dal Presidente Regionale con lettera raccomandata, fax o e-mail certificata inviata alle associate almeno trenta giorni prima della data stabilita.

ART. 16 ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo si tiene entro la fine del mese di maggio di ogni anno. L'Assemblea viene convocata altresì in occasione del Congresso Nazionale.
L'Assemblea Regionale dell'A.N.P.AS. Liguria:
a) elegge e revoca il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Sindaci e il Collegio Regionale dei Probiviri dell'A.N.P.AS.. Liguria;
b) in prossimità del Congresso Nazionale elegge un Consigliere Nazionale e delibera la lista dei candidati proposti per l'elezione del Consiglio Nazionale e degli altri organismi in sede di congresso; nomina altresì, sulla base della sommatoria delle tessere nazionali sottoscritte dalle Associate dell'A.N.P.AS. Liguria entro il 31dicembre dell'anno precedente, un delegato per i primi 2.500 soci, a cui si aggiunge un altro delegato ogni ulteriori 10.000 soci;
c) approva i bilanci consuntivi e preventivi dell'A.N.P.AS. Liguria;
d) determina le quote annuali delle associate, su proposta del Consiglio Regionale,tenendo conto di quanto dovrà essere versato a livello nazionale;
e) indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'A.N.P.AS.;
f) delibera in ordine alle modifiche del regolamento dell'A.N.P.AS. Liguria L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti, purché siano il doppio rispetto al numero dei componenti il Consiglio Regionale.
L'Assemblea è presieduta dal delegato designato dagli intervenuti, inoltre, viene indicato un delegato con funzione di Segretario. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
All'assemblea regionale non possono nominare delegati nè presentare candidature per l'elezione alle cariche associative, quelle associazioni che diffidate per morosità non abbiano ottemperato entro i termini prescritti agli adempimenti richiesti.

ART 17 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Si compone, è presieduta ed è validamente costituita secondo le modalità previste dall' articolo 16 del presente Statuto fatto salvo quanto previsto ai comma 2 e 3 del presente articolo Delibera in ordine alle modifiche dello Statuto dell'A.N.P.AS. Liguria con la presenza di almeno i tre quarti dei delegati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.
Delibera altresì in ordine al proprio scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei delegati aventi diritto secondo quanto stabilito dall'art 35 dello Statuto Nazionale.
All'assemblea regionale non possono nominare delegati quelle associazioni che diffidate per morosità non abbiano ottemperato entro i termini prescritti agli adempimenti richiesti.

ART. 18 CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio Regionale è composto da ventuno componenti, persone fisiche, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti stessi.
Il Consiglio Regionale dura in carica tre anni e si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente Regionale o anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio Regionale:
a) elegge e revoca il Presidente.
b) su proposta del Presidente:
elegge e revoca il Vice Presidente;
elegge e revoca il Consigliere delegato agli atti amministrativi per la gestione ordinaria e ne determina i poteri;
elegge e revoca gli altri membri della direzione e ne determina i poteri;
c) determina le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali;
d) ha la gestione finanziaria e patrimoniale dell'A.N.P.AS. Liguria e, pertanto propone all'assemblea le quote associative tenuto conto di quanto dovrà essere versato ad A.N.P.AS. Nazionale;
e) assume ruolo referente a livello regionale delle problematiche prospettate dalle singole associate;
f) propone l'ammissione delle Associazioni che ne fanno richiesta provvedendo alle relative indagini conoscitive;
g) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle Associate, nonché vigila sul permanere dei requisiti per i quali le associate fanno parte dell'A.N.P.AS. Liguria. e prescrive, dove necessario, protocolli di comportamento dando un termine cui adeguarsi: trascorso inutilmente tale termine trasmette gli atti a livello nazionale per le determinazioni di competenza fino all'eventuale esclusione;
h) redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione ed il bilancio preventivo;
i) promuove di intesa con le associate interessate la costituzione di organismi provinciali e/o zonali;
j) su richiesta della Direzione Nazionale esprime parere sulle deliberazioni in merito alla disciplina dell'utilizzo del simbolo associativo, come previsto all'art.17 lettera g) dello Statuto nazionale.
k) rilascia al Presidente e ad altri componenti il Consiglio eventuali deleghe operative di carattere specifico precisando nelle relative delibere se le stesse possono essere esercitate singolarmente o congiuntamente ad altri consiglieri.

ART. 19 PRESIDENTE REGIONALE
Il Presidente Regionale ha la direzione dell'A.N.P.AS. Liguria che esercita con la collaborazione della Direzione Regionale e svolge le seguenti funzioni:
a) è il legale rappresentante dell'A.N.P.AS. Liguria;
b) può agire e resistere innanzi all'autorità giudiziaria;
c) mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale;
d) prende parte alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale;
e) in caso di necessità ed urgenza adotta tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio con l'obbligo di sottoporli quanto prima a ratifica.

Art. 20 Direzione Regionale
La Direzione Regionale è un organo operativo, dura in carica tre anni salvo decadenza del Presidente Regionale, del Consiglio Regionale o revoca. La Direzione Regionale è composta da sette componenti , eletti fra i membri del Consiglio Regionale, di cui fanno parte di diritto il Presidente il Vice Presidente ed il Consigliere delegato. Collabora con il Presidente nella sua attività ed attua i deliberati del Consiglio Regionale.
Cura i rapporti con la Direzione Nazionale.

ART. 21 COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI
Il Collegio Regionale dei Sindaci è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. I cinque componenti vengono eletti dall'Assemblea Regionale da una lista formata di soci e non soci proposti dalle Associate. Tali persone fisiche dovranno dare garanzia di integrità e capacità per ricoprire tale ruolo, derivanti anche da lunga esperienza nel settore del volontariato.
Il collegio dei Sindaci provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e contabili. Hanno diritto di ispezionare tutta la contabilità, di prendere visione di qualunque documento amministrativo, di partecipare alle sedute del Consiglio Regionale senza diritto di voto, di presentare al Consiglio quelle osservazioni che ritenessero opportune. Essi sono garanti della trasparenza amministrativa e della correttezza del bilancio.
Il Collegio dei Sindaci ha l'obbligo di redigere su apposito libro i verbali di controllo del bilancio consuntivo prima della presentazione dello stesso all'assemblea delle associate, nonché di trascrivere ogni loro atto formale.
Dura in carica tre anni e nella sua prima riunione elegge il Presidente.

ART. 22 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio Regionale dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Regionale. È composto da tre membri, dura in carica tre anni e nella prima riunione elegge il Presidente.
Esso delibera:
a) sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle associate e dagli organi del Comitato;
b) sui ricorsi contro i provvedimenti.

ART. 23 DECADENZA DELLE CARICHE
Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle associate aderenti fatta salva l'appartenenza al collegio dei Sindaci.
Decade dalla carica il Consigliere Regionale che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo. Decade altresì dalla carica il Consigliere Regionale il cui agire risulti contrastante in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente Statuto.

ART. 24 DURATA
La durata dell'A.N.P.AS. Comitato Regionale della Liguria è illimitata.

NORMA TRANSITORIA
All'atto della costituzione dell'A.N.P.AS. Liguria entrano a far parte del patrimonio della stessa tutti i beni mobili ed immobili gia in pertinenza all'A.N.P.AS. Sezione Regionale Liguria.

NORMA FINALE
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio allo Statuto nazionale dell'A.N.P.AS., alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di Associazioni.

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