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ANPAS COMITATO REGIONALE LIGURIA
REGOLAMENTO
FINALITA'
Il presente regolamento attua le norme dello Statuto del Comitato Regionale Liguria adottato con delibera assembleare del 27 giugno 1999 e modificato il 29 aprile 2007, depositato presso lo studio notarile Bechini Ugo l'8 novembre 2007 repertorio 4899 allegato 8369.
VESSILLO
La bandiera ANPAS rappresenta l'unità del movimento. In occasione di manifestazioni particolarmente significative per il movimento si invitano le associate ad esporla unitamente alla bandiera sociale.
TITOLO I ? SEDE E STRUTTURA
Art. 1 ? Sede
La sede del comitato è a Genova.
Il Consiglio d'intesa con le associate interessate può istituire (per propria determinazione o su richiesta delle stesse) sedi secondarie, strutture di coordinamento provinciali o zonali allo scopo di raccordare nel modo più efficace l'esercizio delle sue funzioni con l'attività associativa nella zona in cui operano.
La composizione e l'articolazione delle strutture secondarie viene deliberata dal Consiglio Regionale su proposta delle associazioni del territorio di riferimento.
Art. 2 ? Struttura
Le sedi secondarie, i coordinamenti provinciali o zonali sono articolazioni organizzative del Consiglio Regionale.
Art. 3 - Controllo sulle strutture secondarie
Il Consiglio Regionale coordina ed esercita il controllo sulle strutture secondarie, vigilando sulla loro attività.
In sintonia con quanto stabilito dallo Statuto Nazionale e dallo Statuto Regionale alle strutture secondarie compete il coordinamento operativo delle associate nell'ambito di riferimento.
Le strutture secondarie rappresentano gli interessi e le esigenze operative delle associate nelle attività del territorio nel quadro delle linee di indirizzo generale stabilite dal Consiglio Regionale.
Le affiliate all'ANPAS sono automaticamente ammesse alla struttura secondaria di competenza, dove vengono rappresentate dal Presidente protempore o suo delegato; l'insieme dei rappresentanti formano il Coordinamento di Zona.
L'attività del Coordinamento di Zona è ispirata a criteri democratici; provvede inoltre, in accordo con il Consiglio Regionale che ne effettuerà la nomina, ad individuare al suo interno un coordinatore portavoce.
Il coordinatore gestisce l'attività del Coordinamento di Zona, ne raccoglie le istanze, provvede alle convocazioni, da attuazione alle decisioni prese dandone informazione al Consiglio Regionale che esercita il controllo. Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Regionale.
Tutte le nomine e gli incarichi decadono con il Consiglio Regionale.
TITOLO II ? ORGANI DI GESTIONE, CONTROLLO E CONSULTIVI
Art. 4 Patrimonio
Il Presidente del Comitato Regionale svolge tutte le attività inerenti alla gestione e l'amministrazione del patrimonio dell'ANPAS Liguria. In tale attività è supportata attivamente dal Consigliere Delegato.
Il Consiglio Regionale delibera l'accettazione dei lasciti, legati e donazioni effettuate a favore dell'ANPAS Liguria, delibera inoltre l'alienazione dei beni mobili ed immobili di proprietà o pertinenza.
Art. 5 - Strumenti del Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale persegue gli scopi di cui all'art. 5 dello Statuto Regionale avvalendosi dei seguenti strumenti:>
- determinazione ed attuazione dei piani di lavoro
- la partecipazione mediante propri rappresentanti ad organismi esterni istituzionali e non istituzionali
- attribuzione ai singoli membri del Consiglio di specifici incarichi
- promozione e istituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro per lo studio di argomenti specifici o per l'organizzazione di attività di interesse comune
- realizzazione di conferenze di organizzazione, di incontri fra le associate, per favorire lo scambio di esperienze, la diffusione di nuove sperimentazioni
- attivazione della conferenza dei presidenti delle associate con compiti consultivi
- predisposizione di strumenti atti a favorire lo sviluppo associativo
- organizzazione della partecipazione delle associate alle iniziative del volontariato internazionale, stabilendo i necessari rapporti con le organizzazioni di altri paesi ed aderendo ad eventuali organismi di rappresentanza in coordinamento con le iniziative e le attività dell'ANPAS Nazionale.
Art. 6 - Costituzione e deliberazioni
Il Consiglio Regionale viene convocato dal Presidente (o dal Vice Presidente in caso di suo impedimento) almeno cinque giorni prima della data stabilita a mezzo lettera, fax o posta elettronica indicante luogo, data e ora ed ordine del giorno da discutere. Tale comunicazione sarà inoltre inviata ai sindaci, ai probiviri, ed ai rappresentanti delle zone aventi diritto a partecipare.
Il Consiglio Regionale è legalmente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Il voto può essere espresso in modo palese salvo richiesta di espressione con voto segreto da parte di un terzo dei Consiglieri presenti, in particolare per deliberazioni riguardanti persone e problemi etici o morali.
Art. 7 - Decadenza dalle cariche
Tutti gli incarichi associativi decadono qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle associate aderenti fatta salva l'appartenenza al Collegio dei Sindaci.
La perdita della carica di Consigliere Regionale è disposta con delibera del Consiglio Regionale e comunicata con lettera raccomandata AR al destinatario del provvedimento.
Nell'ipotesi di decadenza per comportamento contrastante con i principi dello statuto, il Presidente Regionale formula una proposta di dimissione che viene esaminata dal Consiglio Regionale e comunicata all'interessato con lettera raccomandata AR. Il Consigliere ha il diritto di presentare una memoria difensiva al Consiglio Regionale ed eventualmente essere sentito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Consiglio Regionale esamina la proposta ed eventuale memoria e delibera in merito dandone comunicazione all'interessato con lettera raccomandata AR.
I Consiglieri Regionali destinatari del provvedimento possono ricorrere, sempre con lettera raccomandata AR, ai Probiviri.
In attesa della decisione del ricorso i Consiglieri Regionali restano sospesi dalle loro funzioni.
Art. 8 - Conferenza dei Presidenti
La Conferenza dei Presidenti delle associate è strumento consultivo del Consiglio Regionale.
La Conferenza dei Presidenti è attivata dal Consiglio Regionale per esprimere pareri non vincolanti sulle scelte strategiche e programmatiche dell'associazione e sugli atti generali di indirizzo che si intendono adottare.
Art. 9 - Consigliere Delegato
Il Consigliere Delegato viene nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente nella prima seduta di insediamento. Egli è delegato, d'intesa con il Presidente, a compiere gli atti di ordinaria amministrazione, cura la gestione economica, finanziaria e patrimoniale del comitato.
Predispone i bilanci consuntivi e preventivi dell'ANPAS Liguria.
Art. 10 - Direzione Regionale
La Direzione Regionale è organo operativo composto da sette membri, di cui fanno parte di diritto il Presidente il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato, e viene eletta dal Consiglio Regionale fra i Consiglieri Regionali nella prima seduta di insediamento.
Compito della Direzione Regionale è collaborare con il Presidente nella predisposizione dell'attività dell'ANPAS Liguria, dare attuazione ai deliberati del Consiglio Regionale, fare attività di coordinamento. Il Consiglio Regionale può conferire nell'ambito della Direzione Regionale deleghe per attività di particolare interesse del comitato.
La Direzione Regionale cura i rapporti con la Direzione Nazionale.
Art. 11 - Collegio Regionale dei Probiviri
I Probiviri Regionali riuniti collegialmente esaminano i ricorsi proposti dagli associati e dagli organi del Comitato e ne compongono le diatribe dandone comunicazione al Consiglio Regionale. Contro i provvedimenti del Consiglio Regionale gli interessati possono ricorrere al Collegio Regionale dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Collegio Regionale dei Probiviri esperiti gli atti necessari, giudica ex bono et equo e senza che siano necessarie particolari procedure con decisioni prese a maggioranza; si impegna a dare risposta motivata ai ricorrenti entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire per lettera raccomandata.
Per i provvedimenti del Consiglio Nazionale che determinano la perdita della qualità di aderente l'associazione interessata può ricorrere per competenza al Collegio Nazionale dei Probiviri secondo i dettati del regolamento ANPAS Nazionale.
Art. 12 - Collegio Regionale dei Sindaci
Il Collegio Regionale dei Sindaci è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. I cinque componenti vengono eletti dall'Assemblea Regionale da una lista formata di soci e non soci proposti dalle Associate. Tali persone fisiche dovranno dare garanzia di integrità e capacità per ricoprire tale ruolo, derivanti anche da lunga esperienza nel settore del volontariato.
Il Collegio dei Sindaci provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e contabili. Ha diritto di ispezionare tutta la contabilità, di prendere visione di qualunque documento amministrativo, di partecipare alle sedute del Consiglio Regionale senza diritto di voto, di presentare al Consiglio Regionale quelle osservazioni che ritiene opportune. Esso è garante della trasparenza amministrativa e della correttezza del bilancio.
Il Collegio dei Sindaci ha l'obbligo di redigere su apposito libro i verbali di controllo del bilancio consuntivo prima della presentazione dello stesso all'assemblea delle associate, nonché di trascrivere ogni loro atto formale.
Dura in carica tre anni e nella sua prima riunione elegge il Presidente
TITOLO III ASSOCIATE
Art. 13 - Requisiti delle associate
Le associazioni per potersi associare all'ANPAS devono essere attive da almeno 1 anno ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 dello Statuto ANPAS Nazionale e dell'articolo 8 dello Statuto Regionale.
Art. 14 - Ammissione nuovi soci
L'associazione che chiede l'ammissione all'ANPAS trasmette al Comitato Regionale domanda di ammissione allegando ad essa i seguenti documenti (in duplice copia):
a) Copia dello statuto e dell'atto costitutivo. Lo statuto deve avere i caratteri della democraticità ed essere coerente nelle sue linee generali con le indicazioni dello statuto tipo dell'ANPAS Nazionale;
b) Copia regolamento/i interno/i ove esistenti;
c) Certificato di iscrizione ove sussistente al registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
d) Altri documenti utili a precisare la natura giuridica dell'associazione qualora questa abbia personalità giuridica;
e) Relazione attestante le caratteristiche e l'attività dell'associazione od organizzazione:
attività svolte e servizi effettuati metodi e programmi per la formazione dei volontari eventuali convenzioni o accordi con enti pubblici o privatieventuali rimborsi/tariffe effettuate per le prestazioni;
f) Eventuali autorizzazioni rilasciate da organi locali per la gestione di servizi;
g) Elenco delle cariche sociali;
h) Copia del verbale con il quale l'organo statutariamente competente ha deliberato la domanda di ammissione;
i) Copia del libro dei soci volontari e dei soci sostenitori iscritti all'associazione, certificato dal Presidente dell'associazione, nel rispetto della normativa della privacy, possibilmente su supporto informatico;
j) Copia del bilancio consuntivo e preventivo (tranne per le associazioni ammesse in deroga al requisito temporale che dovranno presentarla al termine del primo anno di attività);
k) Copia dell'ultima relazione annuale sull'attività inviata in Regione per le associazioni iscritte al registro legge 266/91;
l) Copie delle polizze assicurative RC diversi, infortuni e malattie;
m) Questionario su risorse umane e mezzi predisposto da ANPAS;
n) Dichiarazione sottoscritta dal Presidente che l'eventuale personale dipendente è regolarmente inquadrato secondo le norme vigenti per i rapporti di lavoro subordinati e non.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della associazione od organizzazione.
Dovrà essere convocata un'assemblea straordinaria dell'associazione alla presenza di un rappresentante di ANPAS per dibattere il tema dell'adesione ad ANPAS e gli scopi della stessa ed altri temi di interesse comune. La convocazione dovrà essere fatta in data concordata tra l'associazione ed il Comitato Regionale.
Il Comitato Regionale entro tre mesi effettuate le opportune indagini trasmette la domanda di ammissione dell'associazione od organizzazione al Consiglio Nazionale con il proprio parere motivato e vincolante. Il Comitato Regionale allega alla domanda la scheda dell'associazione predisposta da ANPAS.
Ai sensi dell'art 10 del regolamento nazionale il Comitato Regionale può derogare al requisito temporale trasmettendo la domanda di ammissione con proprio parere motivato, esperite le procedure descritte ai commi precedenti, nei seguenti casi:
a1) la costituzione dell'associazione sia stata promossa dal Comitato Regionale;
b1) l'associazione, già sezione operativa di una associata ANPAS, in accordo con il Comitato Regionale si sia costituita come associazione autonoma.
Art. 15 - Diritti delle associate
Ogni associata ha diritto:
a) a partecipare alla vita associativa in tutte le sue espressioni dell'ANPAS Liguria, ad esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali in maniera diretta ove previsto o attraverso la proposizione di candidati alle varie cariche elettive;
b) di essere informata sulle iniziative in attuazione, sulle convenzioni stipulate con enti pubblici o privati in favore delle associate, su tutte le iniziative che coinvolgono il movimento;
c) fruire della tutela d'immagine e dei servizi realizzati, finalizzata ad aumentare il prestigio e la visibilità di tutto il movimento;
d) di costituire nell'ambito delle loro sedi circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo, ottenendo dall'ANPAS la necessaria Dichiarazione d'Appartenenza.
Art. 16 - Doveri delle associate
In attuazione dei doveri indicati dallo Statuto Nazionale e dallo Statuto Regionale e nel rispetto delle norme regolamentari e dei deliberati degli organi associativi di ogni livello si impegnano:
a) a partecipare attivamente alle iniziative dell'ANPAS;
b) a comunicare all'ANPAS Liguria tutte le variazioni intervenute nella struttura od organizzazione interna;
c) a comunicare all'ANPAS Liguria le iniziative e le manifestazioni organizzate;
d) ad adottare comportamenti coerenti con gli obiettivi dell'ANPAS, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato e con le disposizioni di legge in materia;
e) ad assicurare i propri associati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività previste dallo statuto nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi della normativa vigente;
f) a diffondere, applicare e far applicare correttamente dai propri associati le disposizioni disciplinanti la modalità di esecuzione dei servizi relativi alle convenzioni od atti stipulati dall'ANPAS e sottoscritti dalle associazioni;
g) a rispettare le disposizioni del regolamento nazionale servizio civile adottato dall'ANPAS, la carta di impegno etico sottoscritta, ad adottare una corretta gestione dei volontari in servizio civile, a rispondere puntualmente e precisamente a tutte le richieste pervenute dai responsabili d'area per una corretta e completa formulazione dei progetti di servizio civile.
h) a controllare il corretto utilizzo dei canali radio regionali da parte del proprio personale, adeguandosi alle disposizioni impartite dalle centrali operative;
i) a garantire che i componenti delle squadre incaricate di servizio siano in possesso dei requisiti psicofisici e di quelli previsti dalla convenzione regionale, rispettino in servizio le più elementari norme igieniche e di sicurezza indossando la divisa dell'associazione e i dispositivi di protezione individuale per l'incolumità dei soccorritori stessi e degli ammalati;
j) a garantire il rispetto rigoroso del Codice della Strada da parte degli autisti incaricati del servizio, in particolare adottando comportamenti di guida atti a salvaguardare l'incolumità propria e dei trasportati oltre che degli altri utenti della strada, a rispettare le norme che regolano l'uso dei dispositivi acustici e visivi per i servizi di urgenza in accordo con le linee guida predisposte dalle centrali operative 118 (codici di intervento);
k) ad utilizzare e mantenere mezzi di trasporto in condizioni di sicurezza meccanica ed igienica, adottando comportamenti da buon padre di famiglia atti a prevenire incidenti di qualsiasi genere o natura;
l) a far applicare sui mezzi e sulle divise i simboli dell'ANPAS in accordo con i dettami dello statuto;
m) ad applicare per il proprio personale dipendente il CCNL ANPAS e rispettare le norme vigenti per i rapporti di lavoro subordinati e non;
n) ad accettare e versare le quote associative nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Regionale.
In relazione agli obblighi di cui sopra, al fine di consentire l'attività di vigilanza e controllo, gli organi dirigenti delle associate si impegnano a mettere a disposizione di ANPAS Liguria e/o dei suoi delegati la documentazione relativa ed a fornire agli stessi le più ampie informazioni.
Art. 17 - Perdita della qualità di associata per recesso
L'associazione od organizzazione che intende cessare l'adesione all'ANPAS deve darne formale comunicazione al Presidente ANPAS Nazionale e per conoscenza al Presidente ANPAS Liguria a mezzo lettera raccomandata firmata dal legale rappresentante. La dichiarazione di recesso acquista efficacia al momento della presa d'atto del Consiglio Nazionale, comunicato al Comitato Regionale Liguria. Il Consiglio Regionale, acquisita la comunicazione dell'ANPAS Nazionale, provvede alla cancellazione dell'associazione dagli elenchi degli aderenti.
Art. 18 - Perdita della qualità di associata per morosità
Qualora una associata non provveda nei tempi previsti al versamento delle quote associative o contributi obbligatori sarà sottoposta a procedura di morosità. Il Comitato Regionale nello spirito costruttivo del movimento esperisce tutti i possibili tentativi per ottenere il risanamento dell'obbligazione da parte dell'associata. Nel caso ove non sia possibile comporre l'obbligazione, il Consiglio Regionale delibererà lo stato di morosità dell'associazione, provvedendo a darne comunicazione entro 60 giorni a mezzo raccomandata al Presidente Nazionale ANPAS che procede entro 8 giorni alla diffida. Trascorsi inutilmente i 30 giorni previsti dalla diffida senza riscontri positivi, il Presidente sottopone al Consiglio Nazionale la proposta di esclusione. Il Consiglio Regionale, acquisita la comunicazione di ANPAS Nazionale, provvede alla cancellazione dell'associazione dagli elenchi degli aderenti.
Art. 19 - Perdita della qualità di associata per esclusione.
Nel caso vengano meno i requisiti previsti dall'art. 8 dello statuto, ovvero qualora ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 11 dello statuto ANPAS Liguria per l'esclusione di una associata, il Comitato Regionale da avvio alla procedura di infrazione prevista dall'articolo stesso. Nel caso di mancato ravvedimento dell'associazione nei tempi e modi stabiliti, il Consiglio Regionale delibera lo stato di inadempienza dell'associazione e trasmette gli atti alla Direzione Nazionale proponendo l'esclusione dell'associata. La Direzione Nazionale procede ai termini dello statuto e del regolamento nazionale. La deliberazione di esclusione emanata dal competente organo nazionale comporta l'automatica l'esclusione dell'associata anche dall'ANPAS Liguria.
Art. 20 - Perdita della qualità di associata per cessata attività o scioglimento.
Le associazioni sono tenute a comunicare al Consiglio Regionale ANPAS eventuali interruzioni o cessazioni dell'attività motivandone le cause.
Qualora il comitato regionale accerti, per via diretta od indiretta, che una associata ha interrotto l'attività per un periodo superiore ad un anno oppure l'avvenuto scioglimento formale, invia al Consiglio Nazionale proposta documentata di cancellazione dell'associata.
Copia della comunicazione dovrà essere inviata all'associazione qualora ancora costituita. Il Consiglio Nazionale procede ai termini dello statuto e del regolamento nazionale. La deliberazione di cancellazione emanata dal competente organo nazionale comporta l'automatica esclusione dell'associata anche dall'ANPAS Liguria. Tutte le comunicazioni dovranno avvenire a mezzo lettera raccomandata.
TITOLO IV ? ASSEMBLEA REGIONALE
Art. 21 - Convocazione dell'Assemblea Regionale
L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale con lettera raccomandata, fax o email certificata inviata alle associate almeno trenta giorni prima della data fissata e per conoscenza all'ANPAS Nazionale.
La convocazione deve indicare sede, data, ora di inizio dei lavori e ordine del giorno.
Verrà altresì indicato il numero dei delegati per ogni associata ai sensi dell'art. 15 dello statuto.
Art. 22 - Partecipazione all'assemblea regionale
Le associate nominano con propria delibera consiliare i delegati fra i propri soci secondo quanto comunicato dal Consiglio Regionale. Non possono nominare delegati le associazioni che, avendo ricevuto diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti. Ai sensi dell'art. 20 del regolamento ANPAS Nazionale non possono nominare delegati le associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all'art. 7 dello Statuto Nazionale per l'anno precedente, ad eccezione dei delegati delle associazioni ammesse nell'anno in corso. I nominativi dei delegati, completi di dati anagrafici, vanno comunicati al Presidente Regionale almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Regionale.
Art. 23 - Svolgimento dell'Assemblea Regionale
Il Presidente Regionale nella data ora e luogo convenuto accerta la valida costituzione dell'assemblea, facilitando l'inizio dei lavori con l'elezione tra i delegati di:
a) Presidente e Segretario dell'assemblea, che assumono immediatamente la conduzione dell'assemblea;
b) Qualora l'assemblea sia elettiva si procederà con l'elezione della Commissione Elettorale, determinandone preventivamente i criteri di composizione;
c) Gli scrutatori nel numero minimo di tre per le votazioni;
d) La formazione di eventuali commissioni ritenute utili per il buon andamento dei lavori.
L'assemblea stabilisce inoltre l'ora di inizio e di chiusura delle votazioni per scheda (Assemblea elettiva).
Le assemblee sono pubbliche ed è facoltà del Presidente dell'assemblea dare parola a chi ne faccia richiesta motivata.
Art. 24 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale
Il Presidente Regionale nomina una ?commissione verifica poteri? composta da almeno tre membri scelti tra i delegati delle associate. I delegati a partecipare all'assemblea devono accreditarsi presso la commissione che verificherà la regolarità delle deleghe.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei delegati aventi diritto a partecipare, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti purché siano almeno il doppio del numero dei componenti il Consiglio Regionale.
L'assemblea adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese per alzata di mano; a discrezione del Presidente dell'assemblea o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei delegati si potrà votare con appello nominale.
Quando le votazioni riguardano le elezioni delle cariche sociali, singole persone o problemi etici o morali l'assemblea adotta il voto per scheda riservata.
Dei lavori dell'Assemblea Regionale al termine dei lavori dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 25 - Commissione Elettorale (assemblea elettiva)
La Commissione Elettorale si insedia immediatamente, nominando fra i componenti un portavoce, procedendo quindi nell'espletamento dei suoi compiti:
a) riceve le candidature per l'elezione degli organi regionali o nazionali dal Presidente Regionale, ne verifica l'eleggibilità e predispone le relative liste;
b) predispone tutto il materiale per le operazioni di voto;
c) dirime eventuali controversie interpretative che dovessero insorgere durante le operazioni elettorali;
La Commissione Elettorale redige verbale della propria attività, controfirmato da tutti i componenti, da consegnare al Presidente dell'assemblea al termine delle operazioni di voto.
Art. 26 - Candidature agli organi regionali (assemblea elettiva)
Per l'elezione degli organi regionali in sede di assemblea regionale le associazioni hanno facoltà (e obbligo morale) di presentare candidature inoltrandole per iscritto al Presidente Regionale almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea stessa nei seguenti termini:
a) indicazione dei dati anagrafici completi e, certificazione della data di adesione del candidato alla associata, e dell'organo per il quale viene candidato;
b) Per l'elezione dei Consiglieri Regionali ogni associazione ha diritto a presentare al massimo due nominativi in possesso dei requisiti richiesti, tra cui essere regolarmente tesserati in regola come da art. 7 dello Statuto Nazionale;
c) Per l'elezione del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri ogni associazione ha diritto a presentare un nominativo in possesso dei requisiti utili per svolgere tale incarico.
Art. 27 - Elezione degli organi regionali (assemblea elettiva)
I delegati all'Assemblea Regionale esprimono il voto per l'elezione degli organi regionali secondo le seguenti modalità:
a) utilizzano le apposite schede predisposte dalla commissione elettorale contenente l'elenco dei candidati;
b) per l'elezione dei Consiglieri Regionali possono esprimere preferenze limitate ad un terzo dei componenti da eleggere;
c) per l'elezione dei Sindaci e dei Probiviri le preferenze sono limitate ad un terzo dei componenti da eleggere;
Al termine delle operazioni di voto, dichiarato dalla commissione elettorale, il collegio scrutatori provvederà allo scrutinio delle schede compilando elenco nominativo con l'indicazioni delle preferenze ottenute.
Risultano eletti nel Consiglio Regionale i candidati che ottengono il maggior numero di voti, fino alla concorrenza dei posti disponibili. Gli altri candidati formano la graduatoria dei non eletti, in ordine decrescente, in base ai voti ottenuti.
Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Sindaci i primi tre candidati dell'apposita graduatoria, mentre il quarto ed il quinto saranno membri supplenti.
Risultano eletti membri effettivi del Collegio Regionale dei Probi Viri i primi tre candidati dell'apposita graduatoria.
Per l'elezione di tutte le cariche sociali, in caso di parità di voti, risulta eletto il candidato avente maggior anzianità di partecipazione al movimento come risultante dalle certificazioni presentate in sede di formazione delle liste.
In caso di vacanza, comunque determinatasi, di uno o più posti nelle cariche sociali regionali subentra in carica il candidato primo non eletto che segue nella graduatoria.
In caso di assenza di nominativi (per esaurimento della lista) si può procedere alla cooptazione di soci delle associazioni sino al massimo di un quinto dei membri eletti, oppure optare per nuove elezioni a discrezione del Consiglio Regionale. I subentranti nella graduatoria o i cooptati restano in carica fino alla scadenza naturale degli organismi.
Art. 28 - Modalità di espressione del voto (assemblea elettiva)
Il voto segreto è espresso su scheda. La scheda riporta esclusivamente la dicitura dell'elezione per la quale è utilizzata e l'elenco delle candidature in ordine alfabetico. L'espressione di voto per un numero di candidati superiore a quello consentito rende nulla la scheda. Cancellature, inserimento di nominativi fuori lista e qualunque altra forma di manipolazione rende nulla la scheda. Qualora lo ritenga opportuna l'Assemblea nella sua sovranità può deliberare il ricorso a diverse forme di espressione del voto.
Gli Scrutatori nominano tra loro un Presidente ed un Segretario per la redazione del verbale di scrutinio contenente le graduatorie che deve esser consegnato al Presidente dell'assemblea per la proclamazione degli eletti.
NORMA TRANSITORIA: Laddove, all'entrata in vigore del presente regolamento, le strutture di cui all'art. 3 siano già operative esse proseguono nell'attività adeguandosi ove necessario ai disposti del regolamento; i coordinatori o altre figure previste restano in carica sino al rinnovo del Consiglio Regionale seguendo l'iter previsto.
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